Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Accesso Civico
Accesso Civico Semplice e Generalizzato
Accesso civico semplice
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui AMAT ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione se non quella della legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.
Va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con la seguente modalità:
- Mediante il link per accesso civico semplice, seguendo i link riportati nel box di fondo pagina, con compilazione del form dedicato.
Si precisa che le richieste che non dovessero pervenire mediante il link dedicato, potrebbero non essere recepite o subire ritardi.
In caso di accoglimento della richiesta, entro 30 giorni dall’istanza AMAT provvede alla pubblicazione sul sito dei documenti, dati e informazioni richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, fornendo le indicazioni per poterne prendere visione nella sezione dedicata.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, la Dott.ssa Manuela Mascolo all’indirizzo: accessocivico@amat-mi.it che valuta entro 15 giorni, dandone poi comunicazione al richiedente.
La decisione del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e del Titolare del potere sostitutivo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Accesso civico generalizzato
Chiunque ha il diritto di richiedere dati e documenti ad AMAT che siano considerati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis (art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016).
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non è vincolata da limitazioni se non quella della legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.
Va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con la seguente modalità:
Mediante il link per accesso civico semplice, seguendo i link riportati nel box di fondo pagina, con compilazione del form dedicato.
Si precisa che le richieste che non dovessero pervenire mediante il link dedicato, potrebbero non essere recepite o subire ritardi.
In caso di accoglimento, AMAT, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali viene concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale lasso di tempo i termini sono necessariamente sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 33/2013.
Qualora l’istanza venga accolta nonostante l’opposizione del controinteressato, AMAT ne dà comunicazione al controinteressato e trasmette al richiedente i dati e le informazioni richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Nel caso in cui AMAT non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente, ovvero i controinteressati, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
La decisione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati conferiti nel modulo di accesso civico avverrà in ottemperanza a quanto disposto nella pagina informativa dedicata sul sito istituzionale.
Regolamento
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L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Accesso civico semplice
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L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico generalizzato
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Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
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